Con l’inizio del nuovo anno scolastico torna una domanda che, dietro l’apparente semplicità, nasconde un sistema di responsabilità molto articolato: se un alunno minorenne ferisce un compagno, rompe uno smartphone, danneggia un’aula o pubblica in rete un video offensivo registrato a scuola, chi paga? La risposta non è automaticamente “la scuola”. E non è neppure sempre “i genitori”.
Il primo equivoco riguarda il minore. Nel diritto civile non esiste una soglia rigida, come quella dei quattordici anni prevista dal diritto penale. L’articolo 2046 del codice civile guarda alla capacità concreta di intendere e di volere al momento del fatto. Un adolescente perfettamente consapevole della propria condotta può quindi rispondere personalmente del danno. Se invece quella capacità manca, entra in gioco la disciplina prevista per chi era tenuto alla sua sorveglianza.
Poi ci sono i genitori. L’articolo 2048 del codice civile costruisce una responsabilità che la giurisprudenza collega non solo alla vigilanza, ma anche all’educazione impartita al figlio. Ed è qui che cade una convinzione molto diffusa: affidare il ragazzo alla scuola non cancella necessariamente la “culpa in educando”. La Cassazione ha chiarito che la responsabilità dei genitori può concorrere con quella del minore e, in presenza dei relativi presupposti, anche con quella di chi era tenuto alla vigilanza scolastica. In altre parole, il cancello dell’istituto trasferisce la custodia quotidiana, non azzera il percorso educativo che il ragazzo porta con sé.
Sul versante scuola, però, l’obbligo di protezione è concreto. Con l’iscrizione nasce un rapporto dal quale deriva il dovere di tutelare sicurezza e incolumità dell’alunno durante la prestazione scolastica. La distinzione decisiva è tra il danno provocato dall’alunno a un altro e il danno che l’alunno procura a se stesso. Nel primo caso può operare la disciplina dell’articolo 2048 sulla vigilanza; nell’autolesione la storica sentenza delle Sezioni Unite n. 9346 del 2002 ha invece ricondotto la responsabilità della scuola nell’area contrattuale, con le regole dell’articolo 1218 del codice civile.
Vigilanza, però, non significa controllo fisico permanente. Nell’ordinanza n. 27923 del 20 ottobre 2025 la Cassazione ha ribadito che l’intensità del controllo è inversamente proporzionale all’età e alla maturità degli studenti. Il caso riguardava un ragazzo prossimo alla maggiore età, colpito accidentalmente da un casco nello spogliatoio dopo educazione fisica: la scuola è stata ritenuta non responsabile perché l’evento, nelle specifiche circostanze, non era ragionevolmente prevedibile.
All’opposto, quando lo studente presenta condizioni che rendono un rischio conoscibile e prevedibile, l’organizzazione della vigilanza deve essere adeguata. Sempre nel 2025 la Cassazione, con l’ordinanza n. 28269, si è occupata della caduta dalle scale di un’alunna con disabilità, valorizzando la necessità di misure calibrate sulle sue condizioni.
Anche l’orario conta meno di quanto si pensi. Non è il suono della campanella, da solo, a tracciare una frontiera assoluta. La Cassazione ha riconosciuto che gli obblighi della scuola possono estendersi a cortili e pertinenze messi a disposizione degli studenti e sottoposti al controllo dell’istituto. Per i minori di quattordici anni, inoltre, la legge consente ai genitori, valutati età, autonomia e contesto, di autorizzare l’uscita autonoma al termine delle lezioni: l’autorizzazione esonera il personale dalla responsabilità connessa a quello specifico obbligo di vigilanza.
Lo stesso principio di protezione segue gli studenti in gita. Non significa sorvegliarli ventiquattr’ore su ventiquattro senza soluzione di continuità, ma impone anche una prevenzione a monte: nella scelta e nella verifica delle strutture utilizzate, la scuola deve considerare i rischi ragionevolmente individuabili. La Cassazione lo ha affermato già con la sentenza n. 1769 del 2012, relativa a una gravissima caduta durante un viaggio di istruzione.
Il quadro è diventato ancora più rilevante con bullismo e cyberbullismo. La legge n. 70 del 2024 ha esteso e rafforzato la legge n. 71 del 2017, attribuendo espressamente ai genitori il compito di orientare i figli al corretto uso delle tecnologie e di presidiarne l’utilizzo. La scuola deve dotarsi di strumenti di prevenzione e, quando il dirigente viene a conoscenza di episodi di bullismo o cyberbullismo, deve attivare le procedure previste, informare tempestivamente le famiglie e promuovere interventi educativi.
Dal 2025 anche il sistema disciplinare è cambiato: le sospensioni brevi non sono più concepite soltanto come allontanamento, ma si accompagnano ad attività di riflessione o, da tre a quindici giorni, di cittadinanza attiva e solidale.
Civile, penale e disciplinare restano comunque tre piani distinti. Penalmente, chi non ha ancora quattordici anni non è imputabile; tra quattordici e diciotto anni occorre accertare la capacità di intendere e di volere, con pena diminuita. Civilmente, invece, non esiste quella stessa automatica soglia anagrafica.
La regola, dunque, non è cercare un solo responsabile. In un’aggressione durante la ricreazione possono entrare in gioco il ragazzo autore del fatto, i suoi genitori per un eventuale deficit educativo e l’amministrazione scolastica se la vigilanza o l’organizzazione sono state inadeguate. In una scuola statale, peraltro, sul piano risarcitorio opera la sostituzione dell’Amministrazione rispetto al personale scolastico prevista dalla legge, con possibilità di rivalsa nei casi di dolo o colpa grave.
La campanella segna l’inizio delle lezioni, non una zona franca delle responsabilità. A scuola la vigilanza passa all’istituzione; l’educazione, invece, non resta fuori dal cancello.
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